Parità di genere nelle giunte
… il Collegio deve ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha già riconosciuto come non possa escludersi a priori una reale impossibilità di assicurare, nella composizione di una giunta comunale, la presenza dei due generi. È stato, tuttavia, affermato che tale impossibilità debba essere adeguatamente provata sia mediante l'effettuazione di un'accurata ed approfondita istruttoria, sia fornendo una corrispondente, puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che specifichi le ragioni che hanno concretamente impedito il rispetto della normativa in materia di parità di genere nella composizione delle giunte (Consiglio di Stato, sez.V, sentenza n.406 del 3 febbraio 2016).
- In particolare, un metodo trasparente e idoneo a consentire la presentazione di tutte le eventuali disponibilità, per la nomina suddetta, sarebbe stato quello dell'indizione di un apposito avviso pubblico (cfr. T.A.R. Basilicata, sez.I, sentenza n.237 del 4 aprile 2018 che richiama anche T.A.R. Veneto, sez.I, sentenza n.282 del 6 marzo 2015). Così facendo il primo cittadino avrebbe potuto documentare di aver verificato, senza pregiudiziali, la possibilità (o meno) di condividere con almeno una delle interessate il programma politico-amministrativo e, di conseguenza, di aver rispettato il dettato normativo.