Quorum strutturale - Delibera di giunta
... il quorum strutturale della giunta, occorrente ai fini della sua valida costituzione, fosse di minimo 4 componenti, non potendosi logicamente, prima ancora che giuridicamente, sostenere che la metà dei componenti possa essere determinata per difetto (dunque nel numero di 3 anziché in quello di 4). Sul punto, d’altro canto, l’elaborazione giurisprudenziale è consolidata nel ritenere che nei collegi composti da un numero dispari di componenti, la maggioranza assoluta (metà più uno) ai fini del quorum strutturale è data dal numero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti almeno per un’unità (nel caso di specie, tale numero corrisponde a 4, in quanto raddoppiato supera il numero dei componenti, sette, di un’unità: cfr. TAR Reggio Calabria, 18 dicembre 2013, n. 709; TAR Puglia, Lecce, 11 ottobre 2022, n. 1571). Da ciò discende, per come criticamente dedotto in sede ricorsuale, che “quella adunanza non era in grado di assumere figura di corpo deliberante” per mancanza del numero legale dei presenti (quorum costitutivo), dovendo, perciò, quanto da essa deliberato considerarsi nullo, o, comunque, tamquam non esset. È indubbio, poi, che il vizio in questione, annoverabile per la sua gravità nell’alveo della categoria della ‘inesistenza’ (ma le conclusioni non cambierebbero ove fosse ricondotto al paradigma della ‘annullabilità’ per violazione di legge), incidendo sull’atto ‘a monte’ presupposto della procedura espropriativa, si sia riverberato su tutti gli atti conseguenziali della successiva sequenza procedimentale, cioè sul decreto di occupazione di urgenza, sull’immissione in possesso, sulle deliberazioni di spesa nonché sull’atto finale di esproprio ‘sostanziale’, determinandone, inesorabilmente, l’invalidità.