Revoca assessore del municipio
… questo T.a.r. ha annullato l'originario provvedimento di revoca dell'incarico di assessore conferito alla ricorrente per difetto di motivazione e, alla luce della portata caducatoria della pronuncia giurisdizionale, ha disposto la reintegrazione della ricorrente "nell'incarico precedentemente ricoperto, quindi al bene della vita cui aspira". Questo T.a.r. ha, inoltre, specificato che "la decisione si rivela integralmente satisfattiva dell'interesse dedotto in giudizio, con conseguente reiezione della domanda risarcitoria per danni patrimoniali discendenti dall'avversata azione amministrativa". Dalla citata sentenza, passata in giudicato, è, dunque, derivata la reintegrazione nel posto di assessore con effetti certamente ex tunc, ovvero da quando il provvedimento di revoca ha prodotto effetti, con la rimozione della ricorrente dalle funzioni di assessore e, quindi, dal mese di marzo 2023. La sentenza di annullamento, infatti, produce tradizionalmente effetti retroattivi, perché l'effetto caducatorio del provvedimento si combina con quello ripristinatorio dello status quo ante, in attuazione del principio di effettività della tutela (art.1 c.p.a.). Trattandosi, infatti, di un vizio genetico che caratterizza il provvedimento (id est, difetto di motivazione), l'annullamento dello stesso non può che retroagire, rimuovendo il provvedimento ab initio. È, dunque, acclarato che, in seguito alla emanazione della predetta sentenza, la ricorrente avrebbe dovuto essere reintegrata nell'incarico. Contrariamente a quanto sostiene il Comune, si tratta, peraltro, di un effetto certamente non autoesecutivo, ma che richiede evidentemente la collaborazione del Comune e, in particolare, del Presidente della 1° municipalità, in considerazione della natura strettamente fiduciaria dell'incarico, che è posto in rapporto di stretta e diretta collaborazione con il Presidente della municipalità. Non avendo quest'ultimo posto in essere alcun comportamento concreto volto a consentire lo svolgimento delle funzioni di assessore da parte della ricorrente quest'ultima si è vista impossibilitata ad ottemperare alle funzioni per le quali era stata originariamente nominata. Conferma di tale conclusione deriva proprio dalla difesa del Comune che ha evidenziato che "nei mesi cui fa riferimento il ricorso" (di marzo aprile maggio e giugno 2020) "le funzioni sono state effettivamente svolte, e retribuite" da altro soggetto, a dimostrazione della volontà del comune di non reinserire la ricorrente nelle funzioni di assessore. Né rileva, sotto tale profilo, la circostanza che la ricorrente non si sarebbe offerta di riprendere lo svolgimento dell'incarico in questione, poiché quest'ultimo, come detto, non può essere esercitato senza la necessaria iniziativa del Presidente della 1° municipalità ed in ogni caso nessuna tacita rinuncia può desumersi da siffatta inerzia. Sulla base di queste premesse emerge nitida la responsabilità del Comune di ... che ha illegittimamente revocato l'incarico di assessore alla ricorrente e non ha posto in essere gli atti necessari per consentire a quest'ultima il concreto svolgimento della funzione.