Diritto di accesso dei consiglieri
… fermo il generale principio (ex multis, Cons. Stato, V, 2 marzo 2018, n.1298) per cui il diritto di accesso del consigliere – in quanto espressione delle sue prerogative di controllo democratico – non incontra alcuna limitazione in relazione all'eventuale natura riservata degli atti, stante il vincolo del segreto di ufficio che lo astringe, non rileva, a precluderne a priori l'esercizio, l'ipotetica possibilità che dall'attività di controllo possano in ipotesi sorgere i presupposti per l'apertura di indagini di polizia giudiziaria. Piuttosto, è principio pacifico quello per cui l'accesso agli atti, ex art.43 d.lgs. n.267 del 2000, da parte dei consiglieri comunali costituisce strumento di controllo e verifica del comportamento dell'amministrazione, in funzione di tutela di interessi non individuali ma generali, ed è pertanto espressione del principio democratico dell'autonomia locale. L'accesso in questione è pacificamente ammesso anche in relazione alle pratiche edilizie.