TAR Abruzzo, sez.I - Sentenza del 9 febbraio 2023, n.72

Territorio e autonomie locali
9 Febbraio 2023
Categoria 
03 Organi03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Impugnativa delle deliberazioni consiliari da parte dei consiglieri comunali. Emendamenti a fini ostruzionistici

Estratto/Sintesi: 

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che ricorre la lesione delle prerogative dei consiglieri comunali quando le decisioni siano assunte in violazione dell'ordine del giorno (C.d.S., sez.VI, 7/2/2014, n.593; T.A.R. Campania-Napoli, sez.I, 5/6/2018, n.3710). Sussiste, pertanto, la dedotta violazione che legittima i consiglieri dissenzienti ad impugnare la delibera assunta con procedure in deroga al regolamento vigente non previamente annunciate nell'ordine, in quanto essa integra un'ipotesi di preclusione in tutto o in parte dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito, cui la giurisprudenza collega la legittimazione ad agire dei componenti dell'organo consiliare (fra le tante Consiglio di Stato 19 aprile 2013, n.2213, cit.; Consiglio di Stato-sez.V, 24 marzo 2011, n.1771; Consiglio di Stato-sez.V, 12 giugno 2009, n.3744 e 9 settembre 2007, n.5280; TAR Abruzzo-L'Aquila, sent. n.45/2019). Come già affermato in sede cautelare, al fine di evitare la proposizione di emendamenti a soli fini ostruzionistici, che potrebbero paralizzare i lavori del consiglio anche ove si inserisse all'ordine del giorno la possibilità di organizzare i lavori con strumenti di semplificazione, il metodo dell'accorpamento degli emendamenti omogenei deve essere introdotto con apposita modifica nel regolamento comunale.