TAR Lazio, sez.I - Sentenza del 3 febbraio 2023, n.49

Territorio e autonomie locali
3 Febbraio 2023
Categoria 
03 Organi03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Diritto di accesso dei consiglieri comunali

Estratto/Sintesi: 

- il diritto di accesso come concepito dal legislatore deve incontrare, comunque, un equilibrato rapporto in grado di garantire anche l'efficacia e l'efficienza dell'operato dell'amministrazione locale; tale diritto, quindi, deve essere verificato al fine di un suo esercizio che sia in concreto efficace sia per il consigliere sia per l'amministrazione comunale e non sia meramente emulativo. In particolare, è stato ricordato – con tesi con le quali il Collegio concorda – che l'attivazione di una postazione di accesso "da remoto" al sistema informatico comunale ex art.43 cit. può essere motivatamente e legittimamente respinta dal comune, atteso che vengono in rilievo valutazioni ampiamente discrezionali, di stretta pertinenza dell'ente civico sulle problematiche di carattere economico, tecnico, di tutela della sicurezza del sistema informatico in uso e di trattamento dei dati personali contenuti e/o comunque veicolati dal sistema stesso, dalle quali l'amministrazione non può in alcun modo prescindere, a prioritaria tutela del pubblico interesse a cui devono essere preordinati tutti gli atti e le iniziative assunte; inoltre, il g.a. non può in alcun modo invadere spazi intangibili di discrezionalità né, tanto meno, sostituirsi all'amministrazione in valutazioni di carattere organizzativo/funzionale che solo ad essa competono e che fuoriescono dal perimetro proprio della speciale forma di accesso spettante ai consiglieri comunali ex art.43 cit. (TAR F.V.G., 9.7.20, n.253);
- nel caso di specie, quindi, è legittima, perché frutto di scelte organizzative discrezionali, la decisione del comune di consentire l'accesso attraverso il ritiro in sede dell'interessato, alla presenza di un impiegato/funzionario che rilevi gli atti dal protocollo;
- altrettanto legittima è la modalità prescelta dal comune, attraverso la stampa settimanale del protocollo informatico, che non richiede l'autenticazione "volta per volta" da parte di un pubblico ufficiale, come preteso dal ricorrente, anche se sarà necessaria l'apposizione sulla copertina fatta sottoscrivere al sig. … "per ricevuta" - e sulle pagine singole - di un timbro e firma dell'impiegato/funzionario che la rilascia, in modo da assicurare la paternità dell'estrazione dei dati nell'ipotesi in cui, il ricorrente, riconoscesse imprecisioni, omissioni e/o falsità;
- il diritto di accesso ex art.43 cit, infatti, può essere esercitato anche con l'ostensione di documenti e di informazioni frutto di un'attività istruttoria degli uffici (TAR Campania-Salerno, sez.I, 18.5.22, n.1288);
- nessun limite fondato sul richiamo alla protezione di dati personali può, invece, essere opposto dal comune, essendo tenuto il consigliere comunale al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, per cui sarà quest'ultimo a mantenere inaccessibili eventuali dati sensibili, rispondendone personalmente della diffusione illecita;
- da ultimo, non può accogliersi la richiesta di accesso indiscriminato al protocollo contabile, in quanto il ricorrente non ha precisato perché non sia possibile, dai dati di quello generale informatico, risalire alla singola fattispecie che comporta conseguenze contabili, visto che agli atti risultano depositate precedenti richieste di accesso dello stesso ricorrente proprio a giustificazione di spese;
- la richiesta del ricorrente, come confezionata, si traduce in un accesso generalizzato ed indiscriminato a tutti i dati contabili, sproporzionato rispetto alle esigenze conoscitive sottese alla "ratio" della norma di cui all'art.43 cit. nei limiti suddetti.