TAR Sardegna, sez.II - Sentenza del 20 gennaio 2023, n.26

Territorio e autonomie locali
20 Gennaio 2023
Categoria 
03 Organi03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Quorum di seconda convocazione. Computo consiglieri allontanatisi al momento del voto

Estratto/Sintesi: 

… la tesi comunale conduce ad un risultato obiettivamente irragionevole laddove propone di applicare il medesimo quorum strutturale di un terzo alle sedute consiliari sia di prima che di seconda convocazione, in contrasto con il consolidato principio che vede la previsione di quorum "discendenti" da una convocazione all'altra degli organi collegiali, per evidenti ragioni di funzionalità degli stessi. Così come la prassi sinora utilizzata dal comune di … pare confermare l'immediata operatività del maggior quorum previsto per le sedute di prima convocazione, come evidenziato dalla difesa di parte ricorrente senza trovare, sul punto, specifica smentita in fatto. Infine, non può essere condiviso l'ulteriore assunto difensivo comunale secondo cui i cinque consiglieri inizialmente presenti, allontanatisi dall'aula (solo) al momento della votazione, dovrebbero essere conteggiati tra i presenti ai fini del quorum strutturale, che risulterebbe, dunque, rispettato. Prima di tutto perché non vi sono motivi per discostarsi dal consolidato orientamento secondo cui il richiesto quorum strutturale deve permanere per l'intero svolgimento delle operazioni consiliari e prima di tutto, ovviamente, nella fase più delicata della votazione (cfr. Consiglio di Stato-Sez.V, 11 maggio 2007, n.2351). Inoltre, perché la norma richiamata dalla difesa comunale a fondamento della propria tesi - cioè l'art. … dello statuto comunale, rubricato "Verbali degli organi collegiali" - statuisce che "Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. In entrambe le votazioni chi dichiara di non parteciparvi è computato nel numero dei presenti e non in quello dei votanti". Pertanto, tale norma fa riferimento ai consiglieri che abbiano dichiarato di non partecipare alla votazione e non invece ai consiglieri che si allontanino dall'aula, come nel caso ora in esame, né le due ipotesi possono essere equiparate in quanto la prima incide sul quorum funzionale (relativo a chi partecipa alle votazioni) e la seconda sul quorum strutturale (relativo ai presenti in aula).