TAR Campania-Salerno, sez.I - Sentenza del 27 ottobre 2022, n.2868

Territorio e autonomie locali
27 Ottobre 2022
Categoria 
03 Organi03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Impugnativa del bilancio da parte di un consigliere

Estratto/Sintesi: 

La giurisprudenza, intervenuta in casi analoghi, ha affermato che i termini per il deposito del bilancio di previsione e dei relativi allegati sono "funzionali all'esercizio incomprimibile delle prerogative dei consiglieri comunali le quali, peraltro, debbono esplicarsi in un arco di tempo limitato - ma ragionevole - in quanto strettamente connesso ad un termine finale ed ineludibile di approvazione. Questo argomento vale, in particolare, per i consiglieri di minoranza, i quali debbono essere posti in condizione di esercitare l'indispensabile funzione di controllo sull'adeguatezza dell'azione politico-amministrativa programmata dalle forze politiche che sostengono il sindaco e l'esecutivo cittadino … Ma il rapporto tra il termine di presentazione del bilancio e degli allegati all'organo consiliare ed il termine per la predisposizione, da parte di singoli membri dell'assemblea, di emendamenti è costruito per individuare uno spatium deliberandi necessario e sufficiente allo scopo, in coerenza con il ricordato art.174 del d.lgs 267/2000 che parla, non a caso, di congruo termine. Il Collegio richiama, dunque, l'attenzione sul fatto che i consiglieri ricorrenti dovessero disporre effettivamente di tutta la documentazione finanziaria da esaminare in tempo utile per la predisposizione degli emendamenti, ossia per la individuazione di criticità nelle scelte di programmazione dell'ente, e dei possibili correttivi da apportarvi" (cfr. TAR Sardegna, 2 maggio 2016, n.387 e TAR Puglia – Lecce, 21 dicembre 2015, n.3649). Le citate pronunce ricollegano, pertanto, la disponibilità di un adeguato spatium deliberandi all'esercizio delle prerogative consiliari riferite all'esame della documentazione depositata ed alla presentazione di eventuali emendamenti, ai fini della consapevolmente partecipazione alla successiva seduta. Nel caso di specie occorre considerare che tra la data di deposito della documentazione e la data della seduta intercorrevano quattordici giorni, che il ricorrente ha ben potuto quindi disporre del termine di cinque giorni ritenuto dal regolamento comunale di contabilità indispensabile all’esame della documentazione depositata ed alla elaborazione di emendamenti e che non sono stati presentati emendamenti necessitanti di ulteriori valutazioni, con la conseguenza che non è possibile riscontrare alcuna concreta violazione delle prerogative consiliari.