Corte dei Conti - Sez. Giur. Regione Lombardia - Sentenza del 9 novembre 2022, n.254

Territorio e autonomie locali
3 Febbraio 2023
Categoria 
03 Organi03.03 Giunte comunali e provinciali
Principi enucleati dalla pronuncia 

Danno all'immagine provocato da un assessore

Estratto/Sintesi: 

Ebbene si ritiene che i fatti gravi ed altamente disdicevoli commessi dall'assessore comunale nell'esercizio delle sue funzioni, volte all'ottenimento di utilità personali anziché al perseguimento dell'interesse pubblico, siano palesemente lesivi del prestigio del predetto ente locale avendo essi arrecato un rilevante vulnus alla fiducia che i cittadini dovrebbero riporre in ordine al corretto esercizio dell'attività amministrativa. Il danno all'immagine è direttamente proporzionale alla vasta eco data alla vicenda di corruzione e tangenti dai mass media (al riguardo, la Procura ha allegato probanti articoli di stampa) e, di conseguenza, presso l'opinione pubblica: il rilevante strepitus fori legato alla notizia, se è vero che è dipeso anche dal coinvolgimento nel procedimento penale di un politico noto a livello regionale, è indubitabilmente dovuto al fatto che il OMISSIS non è nuovo al coinvolgimento in siffatte situazioni illecite (si veda, in proposito, l'articolo del Corriere della Sera del …, prodotto nel fascicolo) e che il medesimo soggetto interloquiva ed aveva una fitta rete di rapporti a fini di corruttela con tale personaggio e con imprenditori (come accertato nel processo penale concluso con la condanna di tutti i coimputati in concorso). Ne deriva che l'indubbio pregiudizio subìto dal Comune, quantificato dalla Procura in … euro rifacendosi al criterio del doppio delle somme indebitamente percepite dal OMISSIS come corrispettivo dell'attività delittuosa da lui posta in essere, deve ritenersi equo e proporzionato alla gravità della condotta ed al danno all'immagine arrecato.