TAR Lazio, sez.II - Sentenza del 10 agosto 2022, n.11143

Territorio e autonomie locali
10 Agosto 2022
Categoria 
03 Organi03.03 Giunte comunali e provinciali
Principi enucleati dalla pronuncia 

Revoca dell'assessore municipale da parte di un presidente di municipio

Estratto/Sintesi: 

... l'atto di revoca dell'incarico di assessore del municipio … impugnato nel presente giudizio, soggiace indubitabilmente alla stessa trama di principi che la giurisprudenza amministrativa ha coniato per l'atto di revoca dell'assessore comunale. ... è ormai ius receptum che l'atto di revoca dell'assessore comunale è un atto di alta amministrazione e non un atto politico, con suo conseguente assoggettamento al sindacato del giudice amministrativo e all'obbligo di motivazione. È peraltro da ritenere che, sempre in linea con consolidata giurisprudenza, la revoca degli assessori comunali rientri nella piena scelta discrezionale del sindaco, caratterizzandosi per il rapporto di fiducia fra il sindaco medesimo e le persone degli assessori, destinati a collaborare con lui nell'amministrazione dell'ente locale anche come delegati, assegnati ai vari assessorati. Pur non avendo natura politica, in quanto sottoposto alle prescrizioni di legge ed eventualmente degli statuti e dei regolamenti, la valutazione degli interessi coinvolti nella revoca di un assessore è rimessa in via esclusiva al sindaco. Il giudice amministrativo, sfornito del sindacato di merito, non può che prendere in considerazione, nel sindacato di legittimità, i profili formali, quali la violazione di specifiche disposizioni normative, evidenti abnormità del provvedimento sindacale o il suo carattere discriminatorio (v. Cons. Stato, sez.V, n.4057/2012; Sez.V, n.2015/2017). Da tale presupposto deriva la conseguenza che la revoca degli assessori non può essere assoggettata alle regole sostanziali e procedimentali che caratterizzano la generalità degli atti amministrativi. Come il Consiglio di Stato ha già avuto modo di sottolineare, "il provvedimento di revoca dell'incarico di un singolo assessore [previsto] dall'art.46, comma 4, del testo unico di cui al d.lgs. n.267 del 2000 può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al sindaco, e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell'amministrazione e il singolo assessore" … "la motivazione dell'atto di revoca può anche rimandare esclusivamente a valutazioni di opportunità politica e il sindaco ha solo l'onere formale di comunicare al consiglio comunale la decisione di revocare un assessore, visto che è soltanto quest'ultimo organo che potrebbe opporsi, con una mozione di sfiducia, all'atto di revoca" (Consiglio di Stato, sez.I, n.2859/2019; n.3161/2019; in termini analoghi, in precedenza, Cons. Stato, sez.I, nn.2743/2013, 4970/2013).