Consiglio di Stato, sez.VII - Sentenza del 1° settembre 2022, n.7652

Territorio e autonomie locali
1 Settembre 2022
Categoria 
03 Organi03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Deliberazione consiliare di ratifica - Vizio di incompetenza delibera di giunta

Estratto/Sintesi: 

… se pure l'atto sanato fosse viziato da incompetenza assoluta, non per ciò solo l'atto consiliare (quello sanante) sarebbe illegittimo, perché, come detto, possedeva (anche) i requisiti sostanziali e formali di un valido ed autonomo provvedimento amministrativo, quindi sarebbe rimasto in piedi con la sua efficacia, ma soprattutto è divenuto inoppugnabile a seguito della decadenza in cui era incorsa l'interessata. Il motivo è dunque infondato nel presupposto. Non è esatto, inoltre, definire il vizio in esame quale incompetenza assoluta. Infatti, sia nella parte in cui ha proposto una variazione di bilancio, sia nella parte in cui ha manifestato l'intenzione di acquistare il fondo, quella delibera è affetta dal vizio di incompetenza solo relativa perché la giunta, come il consiglio, è organo dell'ente locale intimato, quindi non ricorreva un'ipotesi di difetto assoluto di attribuzione sub specie incompetenza assoluta che si verifica quando il provvedimento è adottato da una Pubblica Amministrazione che ha competenza in un settore completamente diverso rispetto al settore interessato dall'adozione del provvedimento. (Cfr. ex multis Cassazione civile-sez.VI, 18/06/2021, n.17569) Si trattò, pertanto, di una ratifica in senso proprio, ammissibile, con cui il consiglio comunale ha definitivamente consolidato l'effetto di variazione di bilancio. Non vi è dubbio peraltro che questo atto, stante la sua autonoma efficacia, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, ha avuto una autonoma capacità lesiva della sua sfera, anche assorbendo – e rendendola per motivi sopravvenuti irrilevante – quella originariamente arrecata dalla delibera ratificata.