TAR Sicilia - Catania, sez.I - Sentenza del 30 maggio 2022, n.1450

Territorio e autonomie locali
30 Maggio 2022
Categoria 
03 Organi03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Commissioni consiliari

Estratto/Sintesi: 

… come da consolidato indirizzo interpretativo - dal quale il Collegio non intende decampare - "il criterio di proporzionalità di rappresentanza della minoranza non può prescindere dalla presenza in ciascuna Commissione permanente di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. In tal caso, il criterio di proporzionalità si può esplicare attraverso il voto ponderale o plurimo assegnato a ciascun componente della Commissione in ragione corrispondente a quello della forza politica rappresentata nel Consiglio comunale, vale a dire corrispondente al numero di voti di cui dispone il gruppo di appartenenza in seno al Consiglio, diviso per il numero dei rappresentanti della stessa lista nella Commissione interessata" (cfr. Cons. Stato, sez.I, 25 giugno 2010, n.2967). Nel riprendere il richiamato orientamento, la giurisprudenza ha successivamente chiarito che "Nel caso del voto plurimo nelle commissioni consiliari permanenti il mandato elettivo del consigliere comunale non è in alcun modo vulnerato. Costui mantiene infatti il voto unico e paritario all'interno dell'organo deliberante a diretta legittimazione democratica, e cioè il consiglio comunale. A fronte di ciò, e per esigenze di funzionalità delle articolazioni interne referenti, costituite appunto dalle commissioni del consiglio, l'inderogabile principio di proporzionalità più volte richiamato può essere attuato non già solo con riguardo alla composizione dell'organo, ma alle modalità di voto. In particolare […] la commissione può essere composta in modo tale da assicurare la presenza in essa di tutte le forze politiche presenti in consiglio, ma con la contestuale previsione di un sistema di voto in grado di rifletterne il diverso peso rappresentativo, e dunque di rispettare sotto questo diverso profilo il principio di proporzionalità di cui all'art.38, comma 6, t.u.e.l." (cfr. Cons. Stato, sez.V, 25 ottobre 2017, n.4919). Più di recente è stata ritenuta illegittima una previsione regolamentare che non consentiva "[…] la partecipazione alle commissioni di almeno un rappresentante per ciascuno dei tre gruppi […]" in quanto violativa della "[…] proporzionalità […] la quale - ove ritenuto e come pure rilevato in ricorso – poteva anche essere garantita prevedendo l'utilizzazione del voto plurimo in luogo del voto capitario […]" (cfr. Cons. Stato, sez.I, 26 marzo 2018, n.771). In conclusione, le deliberazioni avversate devono ritenersi illegittime in quanto non contemplano la presenza in ciascuna commissione consiliare di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare, ferma la possibile introduzione di un sistema di voto in grado di rifletterne il diverso peso rappresentativo, e dunque di rispettare sotto questo diverso profilo il principio di proporzionalità, secondo quanto detto sopra.