Competenze della giunta
Ritiene il Collegio di poter applicare al caso di specie i condivisibili principi già affermati dalla Sezione che osserva come "secondo l'art.48 del d.lgs. n.267/2000, la Giunta comunale svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, e – come è stato rilevato in giurisprudenza (v. TAR Campania, Salerno, Sez.II, 26/09/2012 n.1689) – non può certo reputarsi che siffatte attività propositive, che sono comprensive delle attività procedimentali di acquisizione dei dati istruttori da sottoporre all'organo decidente, per siffatta connotazione acquisitiva riducano la funzione decisoria dell'organo che di questa funzione è attributario". Ne consegue che legittimamente la giunta comunale svolga nella circostanza un'attività istruttoria circa le "osservazioni" formulate dagli interessati, con la formulazione di "proposte" poi espressamente fatte proprie dal consiglio comunale nella sede deliberativa di sua competenza; né, d'altro canto, la deliberazione del consiglio comunale può ritenersi una ratifica della decisione assunta dalla giunta comunale, in quanto quest'ultima non è adottata in sostituzione delle funzioni del consiglio ma è solo un atto di impulso/propositivo della decisione consiliare (TAR Lombardia–Milano, sez.II, 21.4.2020, n.655).