TAR Lazio, sez.II bis - Sentenza del 17 marzo 2022, n.3080

Territorio e autonomie locali
17 Marzo 2022
Categoria 
03 Organi03.01 Sindaco e presidente della Provincia (Competenze ex art.50 TUEL e attribuzioni ex art.54 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Vicesindaco non consigliere. Sostituzione di sindaco sospeso. Diritto di voto in consiglio

Estratto/Sintesi: 

Con il ricorso introduttivo i ricorrenti censurano la delibera consiliare del ... di approvazione del rendiconto della gestione per l'anno 2020 per essere stata assunta con la partecipazione ed il voto determinante di un soggetto, il vicesindaco del comune di ..., non appartenente al consiglio comunale e, in quanto tale, non legittimato a prendere parte alle sedute di consiglio se non in forza di un generico "diritto di tribuna" spettante a tutti i componenti della giunta che non siano anche consiglieri. L'assunto non è fondato, essendo piuttosto vero il contrario ossia che, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, allorché il vicesindaco sostituisca il primo cittadino in caso di sospensione di quest'ultimo dall'esercizio della funzione disposta ai sensi dell'art.11 del d.lgs. n.235/2012, i poteri vicariali da egli esercitati non incontrano, nel vigente sistema normativo, alcuna esclusione o limitazione a particolari categorie di atti, estendendosi anche alle funzioni spettanti al sindaco di componente, con diritto di voto, del consiglio comunale, e ciò anche nell'ipotesi in cui il vicesindaco non faccia parte del cennato organo elettivo tanto perché, sin dall'inizio, non ha mai rivestito la carica di consigliere quanto perché, come nel caso di specie, abbia successivamente rassegnato le dimissioni per divenire esclusivamente componente della giunta.