Parità di genere nelle giunte comunali
Evidenziato che: - nessuna dei soggetti femminili di sua fiducia interpellati dal sindaco è disponibile ad accettare la carica (tanto è ammesso dagli stessi ricorrenti); Ritenuto che: - il principio di parità di genere va, comunque, ritenuto recessivo rispetto a quello di attribuzione fiduciaria delle cariche di giunta che, per la loro natura politica, sono naturalmente soggette al criterio dell'assegnazione agli appartenenti allo schieramento politico di maggioranza, solo in tal modo garantendosi la corretta gestione ed amministrazione dell'ente e la sua effettiva governabilità; - pertanto, l'ambizione dei ricorrenti, espressione della minoranza, di vedere nominata una consigliere di minoranza in giunta, in ossequio all'invocato principio di parità di genere (non essendo disponibile alcuna donna espressione della maggioranza), è manifestamente infondato ed ancor prima inammissibile per difetto di interesse, non potendosi riconoscere giudizialmente l'utilità ambita;