TAR Puglia, sez.I - Sentenza del 27 gennaio 2022, n.173

Territorio e autonomie locali
27 Gennaio 2022
Categoria 
03 Organi03.04 Giunte comunali e provinciali - Parità di genere
Principi enucleati dalla pronuncia 

Parità di genere nelle giunte comunali

Estratto/Sintesi: 

Evidenziato che: - nessuna dei soggetti femminili di sua fiducia interpellati dal sindaco è disponibile ad accettare la carica (tanto è ammesso dagli stessi ricorrenti); Ritenuto che: - il principio di parità di genere va, comunque, ritenuto recessivo rispetto a quello di attribuzione fiduciaria delle cariche di giunta che, per la loro natura politica, sono naturalmente soggette al criterio dell'assegnazione agli appartenenti allo schieramento politico di maggioranza, solo in tal modo garantendosi la corretta gestione ed amministrazione dell'ente e la sua effettiva governabilità; - pertanto, l'ambizione dei ricorrenti, espressione della minoranza, di vedere nominata una consigliere di minoranza in giunta, in ossequio all'invocato principio di parità di genere (non essendo disponibile alcuna donna espressione della maggioranza), è manifestamente infondato ed ancor prima inammissibile per difetto di interesse, non potendosi riconoscere giudizialmente l'utilità ambita;