TAR Umbria, sez.I - Sentenza del 29 novembre 2021, n.864

Territorio e autonomie locali
29 Novembre 2021
Categoria 
03 Organi03.01 Sindaco e presidente della Provincia (Competenze ex art.50 TUEL e attribuzioni ex art.54 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Mozione di sfiducia

Estratto/Sintesi: 

Quanto alle conseguenze delle dimissioni presentate dal sindaco, il medesimo giorno per cui era calendarizzata la deliberazione sulla mozione di sfiducia (e prima dell'inizio della discussione in merito alla stessa), giova evidenziare che le stesse, ai sensi dell'art.53, comma 3, TUEL, "diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio". In questo lasso temporale le dimissioni possono essere "ritirate", non già revocate; difatti, se la decisione di revoca costituisce un provvedimento in autotutela ad effetti eliminatori, con efficacia ex nunc, l'atto di ritiro viene, piuttosto, posto in essere allorché l'originario provvedimento oggetto del ritiro non sia ancora divenuto giuridicamente efficace, con l'eliminazione ex tunc dell'atto ritirato e prima ancora, cioè, che esso abbia potuto iniziare a produrre concretamente degli effetti giuridici. Pertanto, le dimissioni formalizzate dal sindaco -OMISSIS- erano in quella data prive di efficacia immediata, non incidendo sui poteri dell'assemblea, che ben poteva deliberare sulla mozione già presentata; all'approvazione della mozione stessa consegue ex lege lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina del commissario ai sensi dell'art.52, comma 2, TUEL. La diversa ricostruzione prospettata dalla parte ricorrente avrebbe quale paradossale conseguenza di consentire al sindaco, con la presentazione delle proprie dimissioni ancorché revocabili ex art.53, comma 3, TUEL, di impedire all'organo collegiale di esprimersi in merito al venire meno del rapporto di fiducia, sterilizzando di fatto la previsione dell'istituto della mozione di sfiducia di cui all'art.52, comma 2, TUEL.