TAR Calabria, sez.I - Sentenza del 29 novembre 2021, n.2202

Territorio e autonomie locali
29 Novembre 2021
Categoria 
03 Organi03.03 Giunte comunali e provinciali
Principi enucleati dalla pronuncia 

Revoca dell'assessore

Estratto/Sintesi: 

Nella fattispecie, dall'analisi del provvedimento impugnato emerge chiaramente che la motivazione su cui si regge la revoca è costituita dal rilievo per cui "sotto il profilo programmatico non sono stati raggiunti gli obiettivi inerenti le materie oggetto delle specifiche deleghe assegnate con il (...) decreto di nomina", circostanza che ha determinato "il venir meno del rapporto di fiducia in merito all'idoneità del nominato assessore a perseguire gli obiettivi amministrativi fissati nel programma di mandato", pur con la precisazione che il provvedimento, seppur non investendo valutazioni afferenti qualità personali o professionali dell'assessore revocato o da intendersi come sanzionatorio, postula comunque "il venir meno della 'fiducia' sulla idoneità del nominato a rappresentare gli indirizzi del Sindaco delegante ed a perseguirne gli obiettivi programmatici". Ricostruita la questione in tali termini, l'impugnata revoca non si fonda su ragioni di "scollamento" di natura lato sensu politica tra l'assessore revocato e la rimanente compagine o su esigenze di natura politico-amministrativa (ad esempio, un mutamento della composizione interna alla compagine a sostegno dell'Amministrazione che renda opportuno rivedere anche la composizione della giunta comunale) ovvero su contrasti interni tra assessore e sindaco ovvero rispetto ad altri componenti della giunta (in argomento, Consiglio di Stato-Sez.V, sentenze n.4057 del 10.7.2012 e n.1053 del 23.2.2021; T.A.R. Basilicata, 16.4.2021, n.30), ma si basa unicamente su ragioni direttamente ed esclusivamente inerenti l'operato dell'assessore revocato e, nello specifico, sull'asserito mancato raggiungimento di obiettivi programmatici dell'amministrazione comunale con riferimento alle deleghe attribuite all'odierno ricorrente. Vi è però da osservare che, nei termini in cui è stata posta, la motivazione a base della revoca non supera il test di ragionevolezza e logicità, che fungono da presidio di legittimità anche in una materia connotata da un particolarmente elevato tasso di discrezionalità, quale è quella della nomina e della revoca degli assessori comunali. Deve considerarsi, per un verso, che l'impugnata revoca è intervenuta a distanza di poco più di un anno dalla nomina, disposta in data … e, dunque, in termini particolarmente anticipati rispetto alla durata naturalmente quinquennale del mandato politico-amministrativo dell'amministrazione comunale e con riferimento al quale sono da intendersi riferite le linee programmatiche di mandato, che coinvolgono il sindaco e gli assessori nell'ambito delle rispettive deleghe. Tale circostanza avrebbe invece richiesto, al fine di conferire alla revoca il crisma della legittimità, un quid pluris in termini di sforzo motivazionale, nel senso, cioè, dell'evidenziazione di un qualche elemento ulteriore dal quale poter inferire la sussistenza di criticità in termini di risultati raggiunti, idonei a comportare, quantunque all'esito di una valutazione ampiamente discrezionale intestata in via esclusiva al sindaco, l'opportunità di revocare le deleghe assessorili a distanza relativamente breve (almeno rispetto alla durata naturale del mandato consiliare) rispetto alla nomina. In difetto di ciò ed in assenza di alcun riferimento, anche in termini di "programmi", "obiettivi" e "risultati", dotato di maggiore concretezza, il richiamo ad un mero generico mancato raggiungimento di obiettivi programmatici nelle deleghe assegnate finisce per assumere connotati di impalpabilità che, annichilendo il dato motivazionale, induce a concludere che il sindaco non abbia fatto buon governo del - pur ampio - potere valutativo attribuitogli dalla legge.