TAR Lazio, sez.I - Sentenza del 30 ottobre 2018, n.537

Territorio e autonomie locali
30 Ottobre 2018
Categoria 
03 Organi03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Impugnativa deliberazioni di consiglio e di giunta. Legittimazione al ricorso

Estratto/Sintesi: 

La legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare le delibere dell'organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale poiché, di regola, il giudizio amministrativo non è aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, per cui essa rimane circoscritta alle sole ipotesi di lesione della loro sfera giuridica, mentre negli altri casi non si differenzia da quella della generalità dei cittadini (ius receptum: Consiglio di Stato-sez.V, 7 luglio 2014, n.3446; Sez.V, 19 aprile 2013, n.2213; Sez.IV, 2 ottobre 2012, n.5184; Sez.I, 27 febbraio 2012, n.2398; Sez.I, 4 agosto 2011, n.2467; Sez.V, 24 marzo 2011, n.1771; T.A.R. Campania, Napoli-sez.I, 5 giugno 2018, n.3710; T.A.R. Campania, Salerno-sez.II, 18 aprile 2018, n.596; T.A.R. Molise-sez.I, 11 aprile 2017, n.133; T.A.R. Molise-sez.I, 26 febbraio 2016, n.103; T.A.R. Basilicata-sez.I, 13 febbraio 2016, n.104; T.A.R. Puglia, Bari-sez.III, 14 gennaio 2016, n.28; T.A.R. Calabria, Catanzaro-sez.II, 11 dicembre 2015, n.1922; T.A.R. Basilicata-sez.I, 20 agosto 2015, n.544; T.A.R. Lombardia, Brescia-sez.I, 28 maggio 2015, n.790; T.A.R. Campania, Salerno-sez.II, 4 febbraio 2015, n.230; T.A.R. Puglia, Lecce-sez.II, 28 novembre 2013, n.2388; T.A.R. Abruzzo, Pescara-sez.I, 27 maggio 2013, n.293; T.A.R. Puglia, Lecce-sez.I, 9 maggio 2013, n.1025; T.A.R. Lombardia, Brescia-sez.I, 17 gennaio 2011, n.96). Ritenuto che, pertanto, il ricorso proposto dal sig. ... nella sua qualità di consigliere comunale sia manifestamente inammissibile per carenza di legittimazione attiva e di interesse, non essendo egli come tale legittimato in generale, nell'interesse della legge o della collettività locale, ad impugnare in giudizio gli atti del comune e non avendo egli comprovato in atti che le delibere consiliari o giuntali da lui censurate abbiano leso in qualche modo le sue prerogative individuali inerenti all'ufficio elettivo; né, del resto, dal fascicolo di causa emerge un suo interesse personale, attuale e differenziato ad impugnare gli atti indicati in epigrafe. Considerato, infatti, che neppure la lamentata riduzione del numero di consiglieri richiesto ai fini della formazione del quorum costitutivo del consiglio comunale, di cui alla delibera consiliare …, può ritenersi misura specificamente lesiva delle attribuzioni individuali del sig. …, perché non gli preclude né gli rende più difficoltoso l'esercizio delle prerogative connesse al mandato ricevuto dagli elettori.