Diritto di accesso
Come noto, la finalità dell'accesso documentale di cui all'art.22 della legge 241/90 è ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato che consiste nel porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari: il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello "semplice", è riconosciuto proprio allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. In sostanza con il d.lgs. n.33/2013, si è inteso procedere al riordino della disciplina volta ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A., allo scopo di attuare il principio democratico, nonché i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, quale integrazione del diritto ad una buona amministrazione e per la realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino, potendosi spingere ad una richiesta anche per gli atti che l'amministrazione non ha l'obbligo di pubblicare, come previsto per l'accesso civico generalizzato. Sulla base di tali presupposti, l'istanza in esame, motivatamente avanzata al fine di verificare la legittimità dell'attività amministrativa posta in essere dal sindaco, dal consiglio comunale, dagli assessori e dalla giunta, risulta correttamente inquadrata e riscontrata dal comune nell'ambito dell'accesso civico di cui al d.lgs. n.33/2013. Ciò premesso va rilevato che con il provvedimento impugnato il comune ha dato positivo riscontro all'istanza di accesso attraverso l'indicazione del link di accesso al sito istituzionale dell'ente per quanto concerne gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria ed allegando alla e-mail di riscontro la documentazione non rinvenibile nella sezione amministrazione trasparente.