TAR Toscana, sez.I - Sentenza del 21 ottobre 2021, n.1366

Territorio e autonomie locali
21 Ottobre 2021
Categoria 
03 Organi03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Surroga del consigliere comunale dimissionario

Estratto/Sintesi: 

La previsione dell'art.38, 8° comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.O.E.L.) prevede, infatti, che le dimissioni dalla carica del consigliere comunale siano "irrevocabili, non necessit(i)no di presa d'atto e ... (siano) immediatamente efficaci"; in questo caso, "il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve (quindi) procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141". Sulla base della detta disposizione si è ormai formata una giurisprudenza che ha rilevato come l'atto di surroga non sia per nulla discrezionale, ma vincolato alla sussistenza di ben precisi presupposti: "in caso di dimissioni del consigliere eletto il Consiglio Comunale deve provvedere alla surroga entro dieci giorni dalle sue dimissioni disponendo che il seggio vacante sia assegnato al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto (art.38, comma 8, e 45, comma 1, d.lgs. 267/2000); il provvedimento di surroga del primo dei non eletti disposto dal consiglio comunale costituisce, infatti, atto meramente consequenziale che si limita a recepire l'esito delle elezioni (atto di proclamazione degli eletti e agli atti del procedimento elettorale ormai cristallizzato); l'identificazione del soggetto subentrante discende dal verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale ed il consiglio comunale si limita a recepire quanto ormai cristallizzato in tale verbale: il provvedimento comunale non essendo autonomo, ma meramente esecutivo del verbale elettorale, non può qualificarsi come una sorta di "convalida" dell'elezione del candidato subentrante" (Cons. Stato, sez.III, 12 giugno 2020, n.3736; nello stesso senso, si veda T.A.R. Abruzzo, l'Aquila, 30 luglio 2005, n.667). Non sussisteva, pertanto, alcuna possibilità di non disporre, sulla base di una valutazione discrezionale, la surroga della consigliera dimissionaria con la ricorrente ed il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguenziale annullamento dell'atto impugnato ed obbligo dell'amministrazione -OMISSIS- di disporre, in sede di rinnovazione dell'atto annullato, la surroga del consigliere -OMISSIS- con la ricorrente.