Diritto di accesso dei consiglieri comunali
Il diritto di accesso dei consiglieri comunali, che ha ampia estensione, maggiore dell'accesso agli atti amministrativi ex L. n.241 del 1990, come desumibile dalla lettera dell'art.43, comma 2, del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, secondo cui il consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici dell'amministrazione presso cui esercita il proprio mandato politico-amministrativo e dai suoi enti strumentali «tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato» (v. Cons. Stato-sez.V, n.2089/2021 cit.). Se ne desume che la mera pendenza dei procedimenti relativi alle istanze di permesso di costruire chieste in ostensione non giustificava ex se il diniego di immediata esibizione delle stesse e che l'eventuale sussistenza di un interesse pubblico ritenuto ostativo all'accoglimento integrale della domanda di accesso avrebbe imposto un'adeguata motivazione, espressione del necessario bilanciamento tra gli interessi coinvolti. Infatti, l'amministrazione si è limitata a differire il rilascio dei documenti richiesti alla conclusione dei diversi procedimenti, senza tuttavia indicarne le concrete ragioni; in particolare, rispetto alle domande di permesso di costruire, si deve osservare che l'amministrazione non poteva che esserne in possesso – come confermato dalla riferita circostanza che "le pratiche sono in fase di istruttoria" –, né vi erano ragioni per attendere l'adozione delle determinazioni finali, neppure nell'eventualità che, in vista della preannunciata "... verifica da parte di un soggetto esterno incaricato che dovrà restituire l'analisi di adeguatezza ...", detta documentazione fosse anche in possesso di altre amministrazioni o soggetti pubblici, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art.24 della L. n.241/1990 non contempla tra i casi di esclusione del diritto di accesso la contemporanea detenzione del documento da parte di altra amministrazione o autorità dello Stato (T.A.R. Lazio-sez.III, 07/06/2021, n.6756). Per cui, in carenza di congrua motivazione, il differimento dell'accesso ai documenti richiesti deve ritenersi illegittimo.