Deliberazioni consiliari. La legittimazione e l'interesse all'impugnativa del consigliere comunale
Ritiene la Sezione che, "quando un componente di un organo collegiale sia presente nella seduta del medesimo organo e non segnali all'inizio di essa l'illegittimità o l'irregolarità che abbia caratterizzato la sua convocazione, diventano del tutto irrilevanti i vizi della convocazione medesima. Il medesimo componente – potendo chiedere un differimento della seduta al fine di poter svolgere compiutamente le proprie funzioni – non può tacere le circostanze riguardanti la propria convocazione: se non segnala l'accaduto e non chiede il differimento della seduta, il componente dell'organo collegiale rinuncia seduta stante a far valere i vizi della convocazione. Pertanto, qualora l'esito della votazione sia a lui sgradito, il consigliere, che nulla ha segnalato sulla regolarità della convocazione, non può poi dedurre in sede giurisdizionale – per la prima volta - la verificazione di circostanze che aveva l'onere di palesare in sede amministrativa."