Consiglio di Stato, sez.IV - Sentenza del 22 giugno 2021, n.4792

Territorio e autonomie locali
22 Giugno 2021
Categoria 
03 Organi03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Diritto di accesso dei consiglieri

Estratto/Sintesi: 

L'esercizio del potere di accesso di cui all'articolo 43, comma 2, t.u.e.l. è finalizzato "all'espletamento del mandato" e, pertanto, deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto all'art.42 del medesimo t.u.e.l., come già affermato da questo Consiglio: "Il descritto limite implica che il bisogno di conoscenza del titolare della carica elettiva debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione 'di indirizzo e di controllo politico-amministrativo', di cui nell'ordinamento dell'ente locale è collegialmente rivestito il consiglio comunale (art.42, c.1, t.u.e.l.), e alle prerogative attribuite singolarmente al componente dell'organo elettivo (art.43). Il diritto del consigliere comunale all'accesso agli atti dell'ente locale ex art.43, c.2, D.Lgs. n.267 del 2000 non è, dunque, incondizionato" (Cons. Stato, Sez.V, 11 marzo 2021, n.2089); l'articolo 43 t.u.e.l. non impone l'estrazione di copia di tutta la documentazione richiesta, ma consente genericamente ai consiglieri comunali di 'ottenere' tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato; l'articolo 14, comma 3, dello statuto comunale (doc.9 del fascicolo del ricorrente in primo grado), per quanto concerne il diritto di accesso dei consiglieri comunali, consente solo di "visionare gli atti ed i documenti", senza imporre in ogni caso l'estrazione di copia; nel presente caso l'accesso è stato, comunque, garantito all'odierno appellante, il quale ha potuto visionare la documentazione richiesta. Pertanto, stante il corretto operato comunale che ha consentito l'ostensione dei documenti richiesti, l'appello deve essere respinto nella parte in cui sono state riproposte le censure articolate in primo grado.