TAR Veneto, sez.I - Sentenza del 5 maggio 2021, n.604

Territorio e autonomie locali
5 Maggio 2021
Categoria 
03 Organi03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Diritto di accesso dei consiglieri

Estratto/Sintesi: 

Le modalità di accesso dei consiglieri comunali devono essere definite in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali, attraverso un equo bilanciamento delle esigenze di consentire ai -OMISSIS- di svolgere la propria funzione rispetto alle esigenze organizzative dell'ente. Nel caso di specie l'amministrazione ha in definitiva accolto l'istanza di accesso della ricorrente: il Comune ha messo a disposizione del -OMISSIS- ogni informazione utile per l'esercizio delle funzioni di rappresentanza politico-amministrativa inerenti alla carica. Tuttavia, diversamente da quanto richiesto dalla ricorrente, che intendeva ricevere giornalmente via e-mail o in forma cartacea tali documenti, per ridurre il carico di lavori degli uffici e per garantire una maggiore protezione dei dati dei cittadini, il Comune ha ritenuto di predisporre una apposita postazione all'interno degli uffici comunali. Il Collegio ritiene che le modalità di accesso definite dal Comune – in quanto mirano a contemperare le esigenze del -OMISSIS- comunale con le esigenze organizzative dell'ente nel rispetto della riservatezza dei dati dei cittadini – siano tutt'altro che irragionevoli. Infatti, come chiarito in giurisprudenza, la conoscenza dei dati del protocollo comunale può comportare la diffusione di notizie riservate anche personalissime di terze persone, e ciò giustifica la previsione di particolari cautele o limitazioni alla consultabilità di tali dati, finalizzate ad assicurare che la stessa avvenga in condizioni di sicurezza. Risulta, pertanto, giustificata la preoccupazione dell'amministrazione comunale di assicurare che l'accesso avvenga con modalità tali, quali la consultazione presso una postazione informatica posta all'interno della sede del Comune, da escludere in radice il rischio di una divulgazione involontaria dei dati del protocollo comunale, che potrebbe realizzarsi a causa dell'accidentale smarrimento delle copie cartacee o della conoscenza fortuita da parte di terzi del contenuto della e-mail richieste. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.