TAR Campania, sez.VII - Sentenza del 24 marzo 2021, n.1976

Territorio e autonomie locali
24 Marzo 2021
Categoria 
03 Organi03.03 Giunte comunali e provinciali
Principi enucleati dalla pronuncia 

Competenze della giunta comunale

Estratto/Sintesi: 

Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n.267 del 2000, «la giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso». Diversamente, ai sensi dell'articolo 107 dello stesso decreto legislativo, «1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108. 3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi ...». Ne deriva che – seppure a seguito di una riconvocazione della conferenza di servizi, di per sé sempre possibile fino alla conclusione del procedimento, in caso di emersione di nuovi elementi da valutare – la dichiarazione di pubblico interesse del progetto presentato dalla ricorrente avrebbe dovuto essere compiuta dalla giunta comunale, rientrando tra le scelte di carattere politico-amministrativo attribuite a tale organo, e non già tra gli atti di mera gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, demandata ai dirigenti (cfr. T.A.R. Campania, sezione I, sentenza n.5236 del 2019 e sentenza n.4838 del 2016). Se, infatti, spetta al consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n.267 del 2000, la competenza ad approvare gli atti fondamentali, fra cui i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche o di interesse pubblico, i progetti delle singole opere rientrano nella competenza della giunta comunale. Sotto tale profilo, il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere ritenuto illegittimo e deve essere annullato.