TAR Campania, sez.VI – Sentenza del 25 marzo 2021, n.2020

Territorio e autonomie locali
25 Marzo 2021
Categoria 
18 Attività Amministrativa18.03 Diritto di accesso
Principi enucleati dalla pronuncia 

Richiesta d'accesso di un consigliere comunale alla società concessionaria del servizio di gestione e riscossione dei diritti per le pubbliche affissioni.

Estratto/Sintesi: 

In relazione alla posizione differenziata e qualificata di parte ricorrente rispetto alla documentazione richiesta, sussistono sia i presupposti speciali ex art.43 TUOEL in ragione del nesso sussistente tra la carica rivestita ed il sotteso bisogno conoscitivo ai fini del pieno esercizio del munus pubblico; sia ed in ogni caso i presupposti normativamente definiti dagli artt.22 e ss. L. 241/1990, con particolare riferimento alla presenza di un interesse concreto, diretto ed attuale collegato al tipo di documento richiesto in funzione della rappresentata esigenza di conoscere i titoli amministrativo-contabili dai quali risalire ai possibili autori delle condotte lesive della sua reputazione e nella disponibilità della concessionaria del servizio di gestione e riscossione dei diritti per le pubbliche affissioni. Né quest'ultima, benché in tal senso compulsata, ha dedotto e provato profili ostativi a siffatta esigenza, serbando, sia in sede procedimentale che processuale, un contegno di sostanziale inerzia, limitandosi incongruamente ad eccepire la non attinenza dell'istanza ostensiva all'esercizio di funzioni pubbliche e, comunque, la immotivata esorbitanza della stessa rispetto al perimetro definitorio ex artt.22 e ss. L.241/1990. Del resto, l'accesso deve essere considerato non solo ed esclusivamente come un istituto capace di permettere la conoscenza dei documenti amministrativi in via strumentale alla partecipazione procedimentale o alla difesa in giudizio, ma anche come idoneo ad ottenere la conoscenza di atti del procedimento amministrativo ogniqualvolta venga allegata la sussistenza di un interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, la cui nozione è più ampia ed estesa rispetto a quella dell'interesse all'impugnazione, potendo avere ad oggetto atti idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei confronti dell'istante indipendentemente dalla sussistenza o meno di una loro lesività.