Risorse collegate
E’ legittima la decisione di un presidente del consiglio comunale che in assenza di apposito regolamento concernente lo svolgimento delle sedute dell’organo in videoconferenza decide autonomamente le relative modalità organizzate senza che le stesse siano sottoposte preventivamente all’esame del consiglio.
Con il primo motivo di ricorso, viene lamentata l'illegittimità dell'adozione delle modalità di svolgimento della seduta a distanza del Consiglio comunale disposta dal Presidente del Consiglio, in violazione della disciplina emergenziale di cui all'art. 73 del d. lgs. del 17 marzo 2020 n. 18, nonché delle disposizioni regolamentari per la modifica ed integrazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.
In particolare, asseriscono i ricorrenti che, stando alla norma in questione, non essendo l'ente comunale già dotato di alcun regolamento sulle modalità di svolgimento delle sedute consiliari in videoconferenza, l'individuazione dei criteri di trasparenza e tracciabilità richiesti avrebbero dovuto essere fissati dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco mediante ordinanza contingibile ed urgente da pubblicarsi sull'Albo Pretorio. In alternativa, tali disposizioni avrebbero dovuto essere approvate dal Presidente del Consiglio, e dall'intero Consiglio stesso, secondo la procedura prevista da regolamento comunale, ovvero previa proposta dell'Ufficio di Presidenza e successiva approvazione collegiale. Ne deriverebbe, pertanto, un'incompetenza del Presidente ad adottare, in via monocratica, le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza.
Tale motivo di censura non può trovare accoglimento.
Occorre premettere che l'art. 73 del D.L. n. 18 del 2020, nella sua essenzialità, al fine di rispondere alla situazione di emergenza, ossia con la finalità di evitare ogni tipo di assembramento durante le sedute del consiglio comunale, tipicamente aperte al pubblico, o di giunte numerose, per tutto il perdurare dello stato emergenziale, consente, anche in assenza di norme regolamentari, ai Consigli dei comuni, alle Province e alle Città metropolitane, nonché alle giunte comunali, di svolgere le sedute in videoconferenza, purché le modalità di svolgimento delle riunioni avvengano nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio oppure, ove previsto, dal Sindaco.
La richiamata disciplina, lungi dall'imporre a quegli Enti che ne siano sprovvisti l'adozione di apposito regolamento (anche in via integrativa), o dall'indicare specifiche modalità di formale adozione delle disposizioni necessarie al rispetto dei criteri di trasparenza e di tracciabilità, fissa quale unico limite l'individuazione preventiva delle condizioni in cui si svolgerà la seduta in videoconferenza, con l'obbligo di garantire l'identificazione con certezza dei partecipanti, la regolarità dello svolgimento, il corretto esercizio delle funzioni di cui all'articolo 97 D.Lgs. n. 267 del 2000, nonché l'adeguata pubblicità.
La possibilità che il Presidente del Consiglio comunale possa stabilire determinate modalità di riunione in streaming in modo tempestivo e celere è, peraltro, coerente con la nota situazione emergenziale da Covid-19 che sostanzialmente rappresenta il presupposto fondante per lo svolgimento delle riunioni in modalità a distanza.
Nel caso di specie, l'iniziativa del Presidente del Consiglio comunale è in linea con le disposizioni normative e, pertanto, il relativo motivo di doglianza va respinto.