Consiglio di Stato - Sez. III - Sentenza del 7 aprile 2021, n.2793

Territorio e autonomie locali
7 Aprile 2021
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata

Risorse collegate

Principi enucleati dalla pronuncia 

Permane l’interesse al ricorso proposto avverso lo scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazione mafiosa anche se l’eventuale annullamento non potrebbe sortire l’effetto del ripristino della consiliatura, essendo questa destinata a cessare poco dopo l’adozione della misura dissolutoria, residuando un interesse morale all’accertamento dell’inesistenza di forme di pressione e di vicinanza della compagine governativa alla malavita organizzata.

Estratto/Sintesi: 

Viene esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, sollevata dalle amministrazioni resistenti in considerazione della asserita carenza di interesse dei ricorrenti ad ottenere l'annullamento della contestata misura dissolutoria.
Il rilievo muove dalla constatazione che l'eventuale annullamento non avrebbe potuto sortire il ripristino della consiliatura, essendo questa destinata a cessare nel maggio 2019, ossia poco dopo l'adozione della misura dissolutoria e ben prima della notifica del ricorso di primo grado.
L'eccezione non può essere accolta.
Pur in costanza di orientamenti apparentemente contrastanti maturati all'interno di questa stessa Sezione (v. Cons. Stato, sez. III, n. 7762/2019) - il Collegio ritiene che l'ammissibilità del ricorso vada riconosciuta alla stregua del più recente e favorevole indirizzo propenso a conferire rilevanza all'interesse, quanto meno morale, a che gli amministratori del disciolto Consiglio, a tutela della loro stessa immagine e reputazione, facciano dichiarare l'erroneità delle affermazioni contenute nel provvedimento impugnato e, quindi, l'inesistenza di forme di pressione e di vicinanza della compagine governativa alla malavita organizzata (Cons. St., sez. III, n. 4074/2020 e 5548/2020).
Né vale obiettare, come pure fa la parte appellata, che la lesione dell'immagine del singolo ex amministratore discende semmai (e a tutto voler concedere) essenzialmente dai "fatti" posti a fondamento della misura dissolutoria, l'accertamento della cui veridicità è oggetto di verifica solo incidentale da parte del giudice amministrativo.
La tesi non persuade in quanto non si può negare che quei fatti assurgono a significanza proprio per il tramite del giudizio valutativo altamente discrezionale che ne rende l'amministrazione, sicché, se la portata del loro disvalore è compendiata ed enucleata essenzialmente nell'atto ex art. 143, è certamente apprezzabile l'interesse demolitorio volto a contrastare l'interpretazione che in detto atto risulta trasposta e cristallizzata.
Quanto al precedente asseritamente difforme richiamato dalla parte appellante (Cons. Stato, sez. III, n. 7762/2019), esso non appare pienamente calzante alla fattispecie qui vagliata, in quanto riferito ad una vicenda significativamente diversa nella quale era oggetto di impugnazione la sola proroga della durata di un provvedimento di scioglimento del quale era stata in precedenza, in un separato giudizio, accertata la legittimità con pronuncia passata in giudicata e confermata anche all'esito di un ricorso di revocazione.
È sulla base di questa evenienza che nella pronuncia in oggetto è stata affermata la carenza di interesse all'appello in quanto la parte, nella specifica e peculiare posizione processuale innanzi descritta, certamente non avrebbe potuto né riottenere le cariche elettive precedentemente rivestite, né perseguire "alcuna utilità, nemmeno di ordine morale, per essere ormai sancita, in modo definitivo, la legittimità della misura dissolutoria disposta per le gravi infiltrazioni mafiose nel Comune e le conseguenti irregolarità in ogni settore della vita amministrativa dell'ente" (§. 4.1- 4.2 sent. n. 7762/2019).
Le segnalate peculiarità non si ripropongono nel caso in esame, in quanto è questa l'unica sede di valutazione della legittimità del decreto di scioglimento e solamente a tale scrutinio si aggancia l'interesse morale dei ricorrenti all'elaborazione del più corretto giudizio di legalità sull'operato dell'apparato amministrativo.