Consiglio di Stato, sez. V – Sentenza del 22 settembre 2011, n.5345

Elezioni
22 Settembre 2011
Categoria 
05 Sistema Elettorale05.02 Procedimento Elettorale05.02.02 Liste e candidati
Principi enucleati dalla pronuncia 

La mancata apposizione del timbro dell’ufficio da parte di un consigliere comunale nell’autenticazione delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature non determina alcuna irregolarità di tale attività, trattandosi di un soggetto che non dispone di un timbro identificativo della sua qualità.

Estratto/Sintesi: 

«È da ritenersi legittima l’ammissione di una lista alla consultazione elettorale anche se il modulo contenente la dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e della lista di candidati alla carica di consigliere comunale nonché i moduli recanti le firme dei sottoscrittori non riportano il nome e cognome del pubblico ufficiale che ha proceduto all’autenticazione né il timbro dell’ufficio, qualora detta autenticazione, pur non riportando il nome e il cognome del consigliere comunale davanti al quale la sottoscrizione dei presentatori è stata apposta, sia debitamente firmata dal soggetto autenticante con la specificazione della sua qualifica di consigliere comunale e con l’indicazione della data e del luogo di autenticazione.
Ciò in quanto la mancata indicazione del nome e del cognome dell’autenticante nella formula di rito dell’autenticazione, che può essere agevolmente individuato, costituisce una mera imperfezione della formula e non comporta alcuna incertezza sul fatto che l’autenticazione provenga da un soggetto competente a farla per la sua qualità…
Quanto alla mancanza del timbro, è sufficiente rilevare che l’articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, non può trovare inderogabile applicazione per sog-getti, quali i consiglieri comunali, che non hanno un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo il timbro del comune (Consiglio di Stato, Sezione quinta, 6 marzo 2006, n.1074).»