L’autenticazione delle sottoscrizioni per una dichiarazione di presentazione delle candidature effettuata da un consigliere comunale nel rispetto degli elementi richiesti dalla legge per lo svolgimento di tale attività è regolare anche nel caso in cui tale soggetto autenticatore non abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco, come prevede l’articolo 14, comma 1, secondo periodo, della legge 21 marzo 1990, n.53.
«Il potere di autenticazione… non discende dall’atto di disponibilità o dal ricevimento dello stesso da parte del presidente della provincia o del sindaco, bensì direttamente dalla legge, radicandosi a decorrere dal centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
La dichiarazione di disponibilità indica soltanto che tale potere, pur discendendo ex lege per effetto della qualità di consigliere comunale e provinciale, non implica automaticamente l’obbligo di esercitare la funzione di autenticazione delle sottoscrizioni, ma subordina tale obbligo alla dichiarazione di disponibilità, ciò per evitare che una simile attività possa menomare e limitare la peculiare attività del consigliere provinciale o comunale.
L’asserita mancanza della dichiarazione di disponibilità non è in alcun modo idonea ad inficiare le operazioni di autenticazione delle firme dei sottoscrittori.»