Consiglio di Stato, sez. V – Sentenza del 18 dicembre 2009, n.8420

Elezioni
18 Dicembre 2009
Categoria 
05 Sistema Elettorale05.02 Procedimento Elettorale05.02.02 Liste e candidati
Principi enucleati dalla pronuncia 

La mancata apposizione del timbro dell’ufficio nell’autenticazione di una sottoscrizione effettuata da un consigliere comunale non influisce sulla certezza della provenienza dell’autenticazione da una persona abilitata a realizzarla perché, di norma, i consiglieri comunali non dispongono di un timbro identificativo della loro qualità.

Estratto/Sintesi: 

«La menzione della qualifica rivestita dall’autenticatore è un contenuto essenziale dell’autenticazione… e consiste… in una "formalità sostanziale" insuscettibile di sanatoria postuma.
Diverso discorso è a farsi per la mancanza, nell’autenticazione, del timbro dell’ufficio di appartenenza del soggetto autenticatore.
Nel caso di mancanza del predetto timbro, la difformità dal modello legale non dà luogo ad alcuna invalidità, ancorché tale formalità sia espressamente prescritta dell’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n.445 del 2000.
La presenza del timbro non costituisce un requisito essenziale dell’atto, ma una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di strumentalità delle forme che, fatta eccezione per poche "formalità sostanziali", vige anche nella materia elettorale.
L’assenza del timbro, a differenza dell’omessa indicazione della qualità soggettiva dell’autenticante, non comporta, in via generale, alcuna incertezza sulla provenienza dell’autenticazione da una persona abilitata.
Con specifico riferimento alla posizione dei consiglieri comunali, l’omessa apposizione del timbro discende dalla circostanza che, di norma, i detti consiglieri non dispongono di un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo il timbro dell’ente civico (v., in termini, il precedente della Sezione del 6 marzo 2006, n.1074.»