Consiglio di Stato, sez. V – Sentenza del 6 marzo 2006, n.1074

Elezioni
6 Marzo 2006
Categoria 
05 Sistema Elettorale05.02 Procedimento Elettorale05.02.02 Liste e candidati
Principi enucleati dalla pronuncia 

Non costituisce causa di nullità dell’autenticazione di sottoscrizioni effettuata da un consigliere comunale la mancata apposizione del timbro dell’ufficio poiché la disposizione di legge che la prevede non può trovare inderogabile applicazione per i soggetti, come i consiglieri comunali, che non dispongono di un timbro identificativo della loro qualità o carica.

Estratto/Sintesi: 

«L’autenticazione di cui si discute, pur non riportando, nella formula descrittiva dell’identificazione del sottoscrittore, il nome e il cognome… del consigliere comunale davanti al quale la sottoscrizione dei presentatori è stata apposta, è debitamente firmata dal soggetto autenticante con la specificazione della sua qualifica di consigliere comunale e con l’indicazione della data e del luogo di autenticazione.
L’identità e la qualifica di consigliere comunale del soggetto che ha proceduto alla autenticazione dei candidati della lista… non è dunque incerta...
La mancata indicazione del nome e del cognome dell’autenticante nella formula di rito dell’autenticazione  («davanti a me … x … y»), potendo agevolmente individuarsi sia la persona che la qualità del soggetto autenticante, è, al più, una mera imperfezione di tale formula, che, non comportando alcuna incertezza sul fatto che l’autenticazione proviene da un soggetto competente a farla per la sua qualità, non può attribuirsi alcuna incidenza invalidante.»
«Quanto alla mancanza del timbro, è sufficiente rilevare che l’articolo 21 del d.P.R. n. 445 del 2000 non può trovare inderogabile applicazione per soggetti, quali i consiglieri comunali, che non hanno un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo, contrariamente a quanto sostengono gli appellanti, il timbro del comune.»