Consiglio di Stato, sez. V – Sentenza del 17 luglio 2000, n.3923

Elezioni
17 Luglio 2000
Categoria 
05 Sistema Elettorale05.02 Procedimento Elettorale05.02.02 Liste e candidati
Principi enucleati dalla pronuncia 

Nell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati, in presenza degli elementi indispensabili richiesti dalla legge per la regolarità dell’autenticazione, quali la data e il luogo dell’autenticazione e la qualifica rivestita dal soggetto che autentica, può considerarsi non essenziale la mancata apposizione del timbro dell’ufficio, come richiede la legge, nel caso in cui tale soggetto rivesta la qualità di componente di un organo collegiale come il consigliere comunale.

Estratto/Sintesi: 

«Nell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori, qui in esame, non soltanto mancano gli elementi richiesti dalla legge  (data e luogo dell’autenticazione, qualifica rivestita e timbro dell’ufficio), salva la firma di chi autentica, ma ciò impedisce anche il raggiungimento dello scopo al quale l’atto è prefigurato.
Infatti, se pur si voglia prescindere dall’elemento del timbro dell’ufficio, perché un simile timbro può non esistere, in genere, per i consiglieri comunali, almeno quali componenti di un organo collegiale, … la data e il luogo dell’autenticazione e la qualifica del soggetto autenticante risultano comunque determinanti al fine, proprio di un atto accertativo, della possibilità di controllo sulla verità dell’attestazione resa rispetto ai fatti dichiarati.
Del resto l’attestazione è mancante di elementi essenziali se non sono mai precisati la data in cui si certificano i fatti, la qualità del soggetto che lo rende idoneo, secondo legge, a provare i fatti stessi, nonché il luogo in cui questi si dicono svolti.»