Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sez. giurisdizionale – Sentenza del 3 giugno 2020, n.403

Elezioni
3 Giugno 2020
Categoria 
05 Sistema Elettorale05.02 Procedimento Elettorale05.02.04 Operazioni elettorali
Principi enucleati dalla pronuncia 

Per il principio del rispetto della volontà popolare e della conservazione dell'atto di proclamazione degli eletti, non è possibile disporre l'annullamento delle operazioni di uno o più uffici elettorali di sezione sulla base della sola affermazione, meramente congetturale, non avvalorata da elementi oggettivi, né da riscontri esterni, né da alcuna dimostrazione che si siano verificate irregolarità sostanziali, secondo la quale, in alcune sezioni, sarebbe stato utilizzato il sistema della così detta «scheda ballerina» durante le operazioni di votazione.

Estratto/Sintesi: 

«La regola fondamentale nella materia elettorale è quella del rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, fin tanto che si possa, di significato alla consultazione elettorale;  pertanto, le regole formali contenute nella normativa e nelle istruzioni ministeriali sono strumentali e la loro violazione è significativa soltanto se dimostra una sostanziale inattendibilità del risultato finale (Consiglio di Stato, Sez. III, 21 novembre 2016, n.4863).»
«In applicazione dei canoni della strumentalità delle forme e del favor voti, nelle operazioni elettorali vanno… considerate irrilevanti le mere irregolarità, ossia quelle inesattezze della procedura rispetto alla disciplina normativa che… non incidono sulla… libera espressione del voto in quanto, rispetto a tali inesattezze, deve prevalere l'esigenza di preservare la volontà espressa dal corpo elettorale (si veda, ad esempio, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 giugno 2011, n.3829), senza che possa bastare, in contrario, addurre vagamente che le schede mancanti "potrebbero" essere state utilizzate per "voti di scambio" (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 gennaio 2013, n.297).»
«La volontà espressa dagli elettori può essere sovvertita laddove si riscontrino positivi elementi circa l'irregolarità della sua ricostruzione da parte delle sezioni elettorali, in mancanza dei quali la volontà popolare deve essere rispettata (Consiglio di Stato, Sez. III, 30 giugno 2016, n.2950).
In assenza di particolari indizi di inquinamento del voto municipale è stato ritenuto che la scomparsa di un numero limitato di schede…, essendo… compatibile con il possibile prodursi di comuni… – per quanto non commendevoli – distrazioni individuali o disfunzioni burocratiche, non può assurgere a causa di invalidità ex se delle operazioni, ma può inficiare queste ultime solo se in grado di incidere effettivamente sullo scarto di preferenze registrate tra i due contendenti alla nomina a sindaco (Consiglio di Stato, Sez. V, n.297/2013 citata).
Ferma restando… la potenziale rilevanza di un dato come quello della non coincidenza tra il numero delle schede autenticate e la somma di quelle votate e autenticate non utilizzate, è stato affermato che, per potersi effettivamente giustificare, in casi siffatti, un'invalidazione dell'elezione, occorre che il… difetto di coincidenza si accompagni "ad altre irregolarità che facevano supporre un comportamento illecito delle commissioni elettorali o, quantomeno, si collocava in un contesto nel quale l'irregolarità non trovava altra plausibile spiegazione che quella… della pratica della così detta scheda ballerina" (Consiglio di Stato, n.4863/2016 citata). Parimenti si è detto, dinanzi agli analoghi casi di una erronea oppure mancante verbalizzazione del numero di schede autenticate e non utilizzate, che, ai fini di un'invalidazione, fosse necessario, quantomeno, un principio di prova che la relativa carenza avesse anche "comportato (o fosse anche l'indice rivelatore di) una effettiva irregolarità delle operazioni elettorali che hanno visto la lista avversaria riportare un numero maggiore di voti" (Consiglio di Stato, Sez. III, n.5959/2017 citata e ivi ulteriori richiami).
Nella fattispecie odierna, per contro, si manifesta subito, in tutta evidenza, come simili rigorose condizioni non ricorrano.  Esse non emergono affatto dalle valutazioni del primo giudice, nell'economia delle quali l'eventualità del ricorso al sistema della c.d. "scheda ballerina" è rimasta sempre e soltanto un'astratta possibilità ipotetica (evocata dal ricorrente senza fornire adeguati elementi indizianti dell'attivazione di sistemi fraudolenti di adulterazione del voto, quali, ad esempio, eventuali dichiarazioni di soggetti terzi o dichiarazioni sostitutive di atto notorio), non suscettibile, a rigore, di essere esclusa con piena e assoluta sicurezza… ma… nemmeno mai assurta alla soglia di una seria e concreta attendibilità e… costantemente fronteggiata dalle interpretazioni alternative delle risultanze… proposte dal controinteressato senza mancare di verosimiglianza.»