Consiglio di Stato, Sez.III – Sentenza del 17 agosto 2020, n.5051

Elezioni
17 Agosto 2020
Categoria 
05 Sistema Elettorale05.02 Procedimento Elettorale05.02.04 Operazioni elettorali
Principi enucleati dalla pronuncia 

L'erroneo inserimento nell'urna, da parte del presidente di seggio, di una scheda autenticata, non consegnata ad alcun elettore per la votazione, e la circostanza che, nel verbale della sezione, il numero delle schede scrutinate sia risultato maggiore di un'unità rispetto al numero dei votanti, non è idonea a dimostrare, in mancanza di altri elementi, che sia stato fatto uso del sistema della così detta «scheda ballerina».

Estratto/Sintesi: 

«Riguardo alle operazioni elettorali… il ricorrente… ha ipotizzato… l'utilizzo della pratica illecita della c.d. "scheda ballerina".
Si tratta… della pratica illegale consistente nella consegna all'elettore di una scheda vidimata e precompilata, illecitamente ottenuta, potendo in tal modo l'elettore deporre nell'urna tale scheda, consegnando, all'uscita dal seggio, quella originale consegnatagli dal seggio: tale scheda verrà poi precompilata nuovamente dall'orga-nizzazione criminale e consegnata al successivo elettore, che opererà nel medesimo modo, innescando, così, un meccanismo seriale con l'effetto di poter controllare un numero indefinito di voti grazie ad una sola scheda vidimata di cui non risulti traccia nel verbale.»
«Nel procedimento elettorale vige il principio della strumentalità delle forme, per cui l'invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui il medesimo atto è prefigurato, mentre non possono comportare l'annullamento delle stesse operazioni la mera irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto (Consiglio di Stato, Sez. III, 19 dicembre 2017, n.5959).
Tale principio va… applicato congiuntamente con quello di conservazione delle operazioni elettorali a tutela del risultato elettorale.
Il principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale, coniugato con i generali principi di conservazione dell'atto, comporta l'applicazione dell'istituto dell'illegittimità non invalidante nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilie-vo l'interesse alla stabilità del risultato elettorale (così la menzionata sentenza n.5959/2917).
Pertanto, la regola fondamentale nella materia elettorale è quella del rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, ove possibile, di significato alla consultazione elettorale. Ne consegue che le regole formali contenute nella disciplina di settore devono considerarsi strumentali, di guisa che la loro violazione diviene significativa solo ove si dimostri una sostanziale inattendibilità del risultato finale  (cfr. Consi-glio di Stato, Sez. III, 21 novembre 2016, n.4863).»