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Tra tutte le possibili irregolarità delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione, sono rilevanti solamente quelle sostanziali, tali da compromettere l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale.
Per il principio della strumentalità delle forme, può essere ravvisata la nullità delle operazioni di votazione soltanto nei casi in cui sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l’atto è preordinato.
«Nonostante la mancanza dei bolli di sezione e delle firme dei componenti di seggio, l'operazione di sovrapposizione di fogli aggiuntivi ai fogli originari – fogli aggiuntivi peraltro perfettamente conformi al modello ministeriale, come risulta dalle emergenze processuali – sia da imputare alla paternità del singolo seggio elettorale per velocizzare le operazioni di riepilogo delle preferenze attribuite ai singoli candidati, recando tali fogli aggiuntivi la (sola) stampigliatura a macchina dei nomi dei candidati suddivisi per liste di appartenenza, con la conseguenza di rendere più agevole la compilazione dei relativi prospetti senza la necessità di riportare a mano, rigo per rigo, tutti i nominativi.»
«Quanto alla lamentata mancanza di firme foglio per foglio, vale la pena di notare che tale carenza non è idonea a determinare la nullità del singolo verbale e ad inficiarne l'attendibilità, essendo sufficiente, per la sua regolarità, che il verbale sezionale sia stato sottoscritto in calce da tutti i componenti di seggio, come puntualmente avvenuto in tutte le sezioni oggetto di contestazione.»
«In materia elettorale la circostanza che la firma o la sigla dei componenti di seggio non sia stata apposta in ogni pagina del verbale sezionale, non costituisce motivo di nullità, giacché nelle elezioni amministrative, se il verbale è stato sottoscritto in chiusura da tutti i membri della sezione elettorale, non sussiste alcuna nullità ove costoro abbiano omesso di siglare o firmare tutte le pagine del verbale stesso: invero, mentre la sottoscrizione in calce al verbale significa accettazione del relativo contenuto, la firma (o vidimazione o siglatura) di ciascun foglio costituisce una formalità di garanzia contro possibili sostituzioni o alterazioni (come visto, inesistenti nella spe-cie) di una parte dell'atto ad opera di terzi estranei al seggio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3 giugno 1996, n.623; TAR Veneto, Sez. I, 19 ottobre 2001, n.3153).»
«Nella materia elettorale sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni di voto può essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è preordinato (principio di strumentalità delle forme); pertanto, non possono comportare l'annullamento delle operazioni stesse i vizi dai quali non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, con la conseguenza che sono irrilevanti le irregolarità che non abbiano compromesso l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 20 maggio 2008, n.2390; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 31 luglio 2008, n.722).
Applicando tale principio, devono essere annoverate tra le irregolarità sostanziali delle operazioni di voto solo le carenze più macroscopiche, tra cui l'omessa sottoscrizione (in calce) dei verbali di sezione, l'arbitraria chiusura della sezione elettorale, l'irregolarità della scheda, la non corrispondenza, effettivamente accertata, tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 2016, n.1067).
Viceversa, rientrano tra le irregolarità non sostanziali e sono inidonee a determinare l'annullamento delle operazioni elettorali anomalie come quelle denunciate nella specie, ossia i vizi formali nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali o da questi emergenti, che riguardino, di volta in volta, la corrispondenza tra il numero degli iscritti e dei votanti anche con riguardo alle schede complessivamente autenticate, il numero delle schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate, il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio, la congruenza tra voti di preferenza e voti di lista, etc., dal momento che la deduzione dell'omessa e/o inesatta verbalizzazione di tali dati non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali allorché non si denunci anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n.2390/2008 cit. e 13 maggio 2006, n.3488; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 6 dicembre 2017, n.5758; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 2 novembre 2016, n.10812; TAR Puglia, Bari, Sez. III, 5 febbraio 2010, n.251; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 17 ottobre 2003, n.2094).»