La normativa elettorale non vieta all’elettore di un comune di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista di cui lui stesso fa parte come candidato alle elezioni comunali.
«La sentenza appellata, condividendo l'orientamento espresso dalla I Sottocommissione elettorale circondariale di Catanzaro con il verbale di ricusazione della lista elettorale, ha giudicato sussistente nell'ordinamento giuridico un principio generale di necessaria alterità tra i sottoscrittori della lista ed i candidati della stessa, con conseguente divieto per i candidati di farsi essi stessi sottoscrittori della lista: orien-tamento affermato in applicazione di un precedente di questo Consiglio di Stato (Sez. V, 6 ottobre 2014, n.4993), reso, per vero, su fattispecie parzialmente diversa (quella delle elezioni degli organi delle province, dopo la trasformazione di queste in enti territoriali di secondo grado operata dalla legge n.56/2014).
Cionondimeno, di un principio di tal fatta non si rinviene alcuna esplicita statuizione nelle norme dell'ordinamento giuridico statale e, in particolare, per quanto qui rileva, nelle norme che regolano la presentazione delle liste e delle candidature nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.
Sia l'articolo 28 del d.P.R. n.570/1960 (in parte abrogato), sia l'articolo 3 della legge n.81/1993 (che lo ha sostituito) prevedono, quale qualità soggettiva che deve essere posseduta dal sottoscrittore della lista elettorale, quella di "elettore", senza ulteriori specificazioni.»
«Sulla scorta di un canone interpretativo di tipo testuale – certo rilevante in una materia come quella elettorale, in cui le limitazioni dell'elettorato passivo devono intendersi giocoforza in senso tassativo – le disposizioni (si ribadisce: statali) che rego-lano la materia in esame non enunciano il principio di alterità, nei termini in cui lo ha inteso ed enunciato, invece, la sentenza appellata.
Sul piano letterale, "elettore" del Comune, legittimato a sottoscrivere la lista, è (anche) colui che, oltre a rivestire la qualità di elettore (ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo), sia nel contempo intenzionato a concorrere alle elezioni quale candidato (ai fini stavolta dell'esercizio del diritto di elettorato passivo).
L'interpretazione letterale della normativa nazionale contrasta con l'enucleazione del riferito principio di necessaria alterità soggettiva.»
«I candidati, qualora siano anche elettori del Comune nel quale si svolge la competizione elettorale, ben possono concorrere, con la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista, a costituire quella base minima di rappresentatività che la disciplina di settore sostanzialmente pretende nel prescrivere un numero minimo di sottoscrizioni ad opera di "elettori".
Pertanto, non solo alla stregua del criterio interpretativo di tipo letterale, ma anche alla stregua di quello teleologico, è necessario distinguere l'ipotesi del candidato/non elettore da quella del candidato che sia anche elettore.
Solo nel primo caso, deve essere preclusa la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista, non essendo il candidato espressione del corpo elettorale (gli elettori di quel dato comune) interessato dalle elezioni.
La sottoscrizione, da parte sua, della lista non consentirebbe certo di soddisfare l'esigenza cui è preordinato il procedimento di sottoscrizione, quella appunto di verificare che la lista sia espressione di una parte (più o meno ampia) del corpo elettorale.
Ad opposta conclusione deve, invece, pervenirsi ove il candidato alle elezioni comunali sia altresì elettore nel medesimo comune, perché qui egli, in quanto elettore, è certamente rappresentativo (pro capite) del corpo elettorale, di tal che, anche sul piano teleologico e delle finalità quindi cui è preordinato il procedimento di sotto-scrizione, non si ravvisano ragioni per escluderlo dai soggetti legittimati alla sottoscrizione della lista.»