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Decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute
La disciplina sulla decadenza dalla carica consiliare per mancata partecipazione alle sedute non prevede che il consigliere, oltre a dover giustificare l'assenza, sia tenuto a dimostrare di aver avuto un impedimento assoluto a presenziare alle sedute del consiglio. L'art.43, comma 4, del TUEL n.267/2000, nel rinviare allo statuto comunale la disciplina dei casi di decadenza dal consiglio, garantisce il diritto del consigliere «a far valere le cause giustificative». Il «giustificato motivo» si ha anche quando la decisione di non partecipare alla seduta non sia legata a situazioni di impossibilità. Anche in precedenti pronunce (cfr. Sez.V, 20 febbraio 2017, n.743) si è osservato come le circostanze che giustificano l'esercizio del potere di decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore, dato il rischio di possibile uso distorto del potere da parte del consiglio comunale, per ragioni di scontro politico. Il consiglio comunale può, comunque, sindacare quei casi in cui le ragioni addotte dal consigliere siano completamente prive di spiegazione logica o non comprovate da alcuna documentazione o dimostrazione della giustificazione dichiarata.