TAR Lazio, Sez.II bis – Sentenza del 30 dicembre 2020, n.14142

Territorio e autonomie locali
30 Dicembre 2020
Categoria 
03 Organi03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Revoca del presidente del consiglio comunale

Estratto/Sintesi: 

Nel vigente ordinamento degli enti locali la revoca del presidente del consiglio comunale può essere motivata solamente da un cattivo esercizio della funzione che ne comprometta la neutralità, non potendo essere giustificata da valutazioni di tipo politico. La funzione di garanzia del presidente consiliare include una responsabilità di verifica della non manifesta illegittimità delle proposte per ragioni riconducibili a gravi vizi (come la manifesta contrarietà all'ordine pubblico, impossibilità od illiceità dell'oggetto e simili). Tale riscontro è finalizzato all'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori consiliari. Un errore isolato nell'interpretazione del regolamento non può essere motivo valido per giustificare la suddetta revoca. Tale atto, infatti, non ha natura sanzionatoria, con la conseguenza che essa non può essere giustificata dalla mera violazione del regolamento in un'unica occasione.