Risorse collegate
Mancanza dei pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art.49 del TUOEL n.267/2000.
La mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile non comporta l'invalidità delle deliberazioni di giunta o di consiglio, ma la loro mera irregolarità (Cons. Stato sez.V, 21 agosto 2009, n.5012) dal momento che l'art.53 della legge n.142/90 (ora art.49 del T.U.E.L.) è volto ad individuare i responsabili in via amministrativa e contabile delle deliberazioni. La potestà urbanistica è sindacabile solo in modo estrinseco dal momento che essa esprime scelte ampiamente discrezionali. Essendo inammissibile un sindacato di merito, il giudice amministrativo può solamente riscontrare i segnali di un cattivo uso del potere, evidenziando irragionevolezze del procedimento, errori o travisamenti di fatti, contrasti con le scelte di pianificazione antecedenti ed illogicità della motivazione.