Risorse collegate
Mancanza dei pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art.49 del TUOEL n.267/2000.
Per giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, "i pareri, previsti per l'adozione delle deliberazioni comunali (prima ex art.53, L. 8 giugno 1990, n.142, e poi ex art.49, d.lgs. 18 agosto 2000 n.267) non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni cui si riferiscono, in quanto sono preordinati all'individuazione sul piano formale, nei funzionari che li formulano, della responsabilità eventualmente in solido con i componenti degli organi politici in via amministrativa e contabile, così che la loro eventuale mancanza costituisce una mera irregolarità che non incide sulla legittimità e la validità delle deliberazioni stesse" (Cons. Stato, IV, 22 marzo 2018, n.1838; V, 18 dicembre 2015, n.5745, 8 aprile 2014, n.1663; IV, 26 gennaio 2012, n. 351; V, 21 agosto 2009, n.5012). Tale assunto è riferibile anche ai pareri ex art.147-bis d.lgs. n.267 del 2000.