Per giurisprudenza consolidata (v., "ex plurimis", Cons. Stato, III, n.2031/2018), "gli elementi posti a base dell'informativa antimafia possono essere anche non penalmente rilevanti, possono non esser stati oggetto di procedimenti o di processi penali e possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (cfr. Consiglio di Stato - sez.III, 14 febbraio 2017, n.669; Consiglio di Stato - sez.III, 23 febbraio 2015, n.898). L'impossibilità di provare la responsabilità in sede penale non preclude affatto, all'autorità preposta all'ordine pubblico, la valutazione dei medesimi fatti sul differente piano della prevenzione e della difesa sociale ..." (così, testualmente, Cons. Stato, III, n.2031/2018 cit.). In tema di interdittiva antimafia, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l'interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico ed indiziario, entro una logica di anticipazione della soglia di difesa sociale (Cons. Stato, III, n.898/2015; conf., sez.III, sent. n.669/2017, secondo cui "gli elementi posti a base dell'informativa antimafia possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione ...").