Consiglio di Stato, sez.III - Sentenza dell'8 luglio 2020, n.4391

Territorio e autonomie locali
8 Luglio 2020
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

Com'è noto gli artt.84, comma 4, e 91, comma 6, d.lgs. n.159 del 2011 disegnano l'informativa antimafia come un provvedimento a carattere preventivo, finalizzato ad attestare la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi gestionali della società od impresa interessata, e che il prefetto, nelle proprie valutazioni discrezionali di competenza, può desumere da "provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata". Pertanto, come anche di recente ribadito da questa Sezione (si vedano, per tutte, le sentt. 2 maggio 2019, n.2855; 27 novembre 2018, n.6707; 28 ottobre 2016, n.4555), la finalità preventiva ed anticipatoria che permea l'istituto in esame giustifica l'attivazione dei poteri inibitori di cui è titolare l'autorità di pubblica sicurezza in uno stadio assolutamente preliminare del procedimento penale, ed anche in presenza di condotte non penalmente rilevanti e persino nell'ipotesi in cui il procedimento penale si sia concluso con un'archiviazione od un'assoluzione: la ratio di anticipazione della tutela nel settore del contrasto alla criminalità organizzata impone al prefetto di attestare la sussistenza del rischio infiltrativo siccome desunto dalla lettura integrata degli elementi fattuali rilevanti nella vicenda, i quali possono infatti risultare significativi ai fini antimafia pur se non assistiti da un'evidenza tale da ritenere raggiunta la relativa prova "oltre ogni ragionevole dubbio" nell'ambito penale.