L'interesse che da anni muove le organizzazioni criminali di tipo mafioso nel settore dei rifiuti rappresenta oramai un fatto notorio, tanto che è stato coniato un termine ad hoc per definirle, "ecomafie". L'attenzione dell'ordinamento per i fenomeni illeciti che possono interessare l'intero ciclo della gestione dei rifiuti è, pertanto, massima, in ragione del disvalore sociale e del notevole danno, ambientale ma non solo, che l'infiltrazione di soggetti portatori di interessi contrastanti con gli interessi dello Stato-comunità comporta. Il danno ambientale che deriva dalla raccolta, trattamento, smaltimento illecito di rifiuti, specialmente se speciali o pericolosi, è definitivo e, nella quasi totalità delle ipotesi, irreparabile: il che impone all'autorità preposta di intervenire, esercitando l'ampia gamma di poteri che il legislatore le ha attribuito, in una fase preventiva rispetto alla causazione del danno. Come da più parti in dottrina è stato sostenuto, infatti, il bene ambiente non riceve una tutela adeguata se protetto esclusivamente mediante norme di matrice penalistica, volte a reprimere un illecito che si è già perfezionato e che ha già prodotto danni e modifiche permanenti nella realtà naturale: l'intervento dello Stato non è, in tale ipotesi, né tempestivo né esaustivamente utile, consistendo in ultima analisi l'interesse pubblico alla salubrità dell'ambiente non nella percezione di un ristoro monetario in conseguenza della sua compromissione, bensì nell'impedimento stesso della causazione del danno (al di là ovviamente, della sanzione nei confronti dei responsabili, rimessa ad altra autorità giudiziaria). Appare evidente, pertanto, la stretta correlazione che intercorre tra la prevenzione del danno ambientale e le misure anticipatorie e preventive che l'autorità pubblica è chiamata a porre in essere in tutti i settori interessati. In particolare, nella materia che qui occupa, il legislatore ha mostrato di ritenere estremamente gravi talune fattispecie di reato, con riferimento alle quali ha posto, in buona sostanza, una presunzione assoluta di pericolosità, che vincola l'autorità competente (la Prefettura) ad adottare il provvedimento di rigore dell'informativa interdittiva antimafia nei confronti dell'impresa o della società che sia stata interessata da provvedimenti dell'autorità penale per determinati reati.