TAR Piemonte - Torino, sez.I - Sentenza del 12 agosto 2019, n.944

Territorio e autonomie locali
12 Agosto 2019
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

Nel caso di specie, come emerge dalla sintesi del provvedimento di interdittiva riportata in fatto, la valutazione prefettizia non si è fondata su singoli e frammentati elementi, né su episodi isolati, bensì su una serie di indizi che, analizzati congiuntamente, sono stati ritenuti sintomatici del pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata. Tale quadro indiziario dà concretamente conto in modo organico e coerente di fatti, aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, dai quali, sulla base della regola causale del "più probabile che non", si perviene in via presuntiva alla conclusione ragionevole che il rischio di infiltrazione sussista, valutatene e contestualizzatene tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona. Secondo un condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale, la valutazione del rischio di inquinamento mafioso deve basarsi sul criterio del "più probabile che non" e gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, ancora, possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato - sez.III, 27 settembre 2018, n.5547; Consiglio di Stato - sez.III, 04 maggio 2018, n.2655; Consiglio di Stato - sez.IV, 15 dicembre 2011, n.6611). Il provvedimento interdittivo risponde, infatti, ad una logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata e prescinde dall'accertamento di responsabilità penali. Coerentemente con la logica che ispira il Codice Antimafia, il provvedimento interdittivo costituisce una misura, non punitiva, di natura cautelare e preventiva, volta ad impedire l'infiltrazione del crimine organizzato nel settore degli appalti pubblici, in un'ottica di bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall'art.41 Cost. (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato - sez.III, 3 maggio 2016, n.1743; Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria, 6 aprile 2018, n.3).