TAR Veneto - Venezia, sez.I - Sentenza del 28 giugno 2019, n.784

Territorio e autonomie locali
28 Giugno 2019
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

L'informazione interdittiva antimafia richiede la presenza di "elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa", ovvero di "elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata". È perciò sufficiente la contiguità con l'ambiente criminale, dal momento che – come recitano le norme sopra richiamate – l'agevolazione delle attività criminose ed il condizionamento da parte della criminalità organizzata possono essere anche solo indiretti. Ai fini dell'adozione del provvedimento interdittivo, quindi, si deve valutare l'esistenza di indizi che, unitariamente letti ed interpretatati, dimostrino l'esistenza di un rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata sull'attività dell'impresa. Peraltro, come evidenziato dalla giurisprudenza "6.4 Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di queste ad influenzare la gestione dell'impresa sono all'evidenza tutte nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori. 6.5. Il pericolo - anche quello di infiltrazione mafiosa - è per definizione la probabilità di un evento. 6.6. Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona perciò fatti, penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l'infiltrazione mafiosa nell'attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto 'evento' si realizzi" (cfr. Cons. Stato, sez.III, 30.01.2019, n.758).