TAR Lazio, sez.II bis - Sentenza del 9 novembre 2020, n.11588

Territorio e autonomie locali
9 Novembre 2020
Categoria 
03 Organi03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Legittimazione al ricorso da parte dei consiglieri delle delibere di consiglio.

Estratto/Sintesi: 

La legittimazione al ricorso da parte dei consiglieri comunali delle delibere di consiglio sussiste quando i vizi eccepiti siano riferibili ad erronee modalità di convocazione dell'organo consiliare, alla violazione dell'ordine del giorno, alla inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare e, più in generale, alla asserita preclusione in tutto o in parte dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito (Consiglio di Stato, sez.VI, 7 febbraio 2014, n.593). Il ritardo nella messa a disposizione della relazione dell'organo di revisione determina una lesione delle prerogative dei consiglieri poiché impedisce una valutazione consapevole e concretizza un vizio sostanziale che determina l'illegittimità della delibera consiliare.