Il sindacato giudiziale deve tenere conto della situazione esistente al momento dell'adozione dell'interdittiva, in quanto eventuali fatti successivi legittimano la richiesta di un aggiornamento della stessa, ma non incidono sulla legittimità di quella impugnata.
La Prefettura, in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento contemplati dall'art.97 Cost., nonché di legalità sostanziale in senso forte, è chiamata, esternando compiutamente le ragioni della propria valutazione nel provvedimento amministrativo, a verificare che gli elementi fattuali, anche quando "tipizzati" dal legislatore, non vengano assunti acriticamente a sostegno del provvedimento interdittivo, ma siano dotati di individualità, concretezza ed attualità, per fondare secondo un corretto canone di inferenza logica la prognosi di permeabilità mafiosa, in base ad una struttura bifasica (diagnosi dei fatti rilevanti e prognosi di permeabilità criminale). Si è, inoltre, precisato che il giudice amministrativo è, a sua volta, chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa ed il suo sindacato sull'esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l'esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame. Fatto tale necessario inquadramento, va precisato che il sindacato giudiziale deve tenere conto della situazione esistente al momento dell'adozione dell'interdittiva, in quanto eventuali fatti successivi legittimano la richiesta di un aggiornamento della stessa, ma non incidono sulla legittimità di quella impugnata.