Costituisce ius receptum che "I presupposti legittimanti l'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente sono la presenza di un fatto imprevedibile, eccezionale o straordinario che mette in pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica, rispetto al quale i mezzi giuridici ordinari appaiono inidonei ad eliminarli (cd. contingibilità) e l'urgenza, intesa come sussistenza di un pericolo incombente da fronteggiare nell'immediatezza, nonché la temporaneità degli effetti del provvedimento che devono essere strettamente correlati al perdurare dello stato di necessità; ed infine il rispetto del principio di proporzionalità, l'obbligo di congrua ed adeguata motivazione ed il rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del diritto dell'Unione europea (ex multis, T.A.R. Toscana, sez.II, 25/06/2018, n.919), fermo restando il rilievo che secondo un certo orientamento, condiviso anche dalla Sezione, non abbia rilevanza la risalenza nel tempo dello stato di pericolo; ciò in quanto, secondo questo orientamento, ai fini dell'esercizio legittimo del potere di ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art.54, d.lgs. n.267/2000 quello che rileva è l'attualità della situazione di pericolo al momento dell'adozione del provvedimento sindacale e l'idoneità del provvedimento a porvi rimedio, mentre è irrilevante che la fonte del pericolo risalga nel tempo (cfr. TAR Piemonte, sez.I, 8 aprile 2011, n.376; Tar Puglia, Lecce, I, n.2085/2011; TAR Veneto, sez.II, 18 marzo 2013, n.406; in senso analogo, C.d.S., V, n.7411/2010). In considerazione di tali rilievi il Collegio evidenzia come risulti fondata la censura di difetto di motivazione e di istruttoria in relazione all'adozione dell'ordinanza extra ordinem. Ed invero nell'ordinanza gravata vi è un generico riferimento – quanto alla tipologia di rifiuti - a rifiuti vari e materiale inerte ed il ricorso all'ordinanza contingibile ed urgente è giustificato dal mero riferimento alla sussistenza di un potenziale rischio igienico-sanitario e dall'intralcio alla circolazione stradale e pedonale – senza esatto riferimento al posizionamento dei rifiuti rispetto alla sede stradale - nonché al potenziale rischio di innesto di incendi, ovvero a presupposti non idonei a fondare il ricorso allo strumento extra ordinem, atteso che detti rischi di tipo potenziale sussistono rispetto a qualsiasi fenomeno di sversamento dei rifiuti e che l'ordinario strumento per fronteggiare i medesimi è quello del ricorso al potere ordinario di cui all'art.192 d.lgs. 152/2006.
TAR Campania - Napoli, sez.V - Sentenza del 15 settembre 2020, n.3823
Territorio e autonomie locali
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03 Organi›03.01 Sindaco e presidente della Provincia (Competenze ex art.50 TUEL e attribuzioni ex art.54 TUEL)›03.01.01 Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ex artt.50 e 54 T.U.E.L..
Principi enucleati dalla pronuncia