TAR Calabria - Sez. staccata di Reggio Calabria - Sentenza del 30 luglio 2019, n.489

Territorio e autonomie locali
30 Luglio 2019
Categoria 
03 Organi03.01 Sindaco e presidente della Provincia (Competenze ex art.50 TUEL e attribuzioni ex art.54 TUEL)03.01.01 Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ex artt.50 e 54 T.U.E.L..
Principi enucleati dalla pronuncia 

L'art. 54, comma 4, TUOEL è una norma che attribuisce al sindaco poteri extra ordinem, che giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente per l'impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell'accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi, nonché in presenza di un'assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile (T.A.R. Lombardia - Milano, sez.III - 5/6/2017 n.1238). I presupposti che ne rendono legittimo l'esercizio sono essenzialmente due: da un lato, l'impossibilità per l'amministrazione di differire ad altro momento il proprio intervento, in relazione alla previsione di un pericolo attuale (carattere dell'urgenza); dall'altro, la non operatività degli ordinari rimedi ordinamentali (carattere della necessità). Nel caso in esame parte ricorrente deduce che la pericolosità dell'area era del tutto prevedibile e nota all'amministrazione e che il distacco dei massi dal costone "è stato un fenomeno consueto e ripetuto oltre che ancora ripetibile". Tale rilievo, secondo la sua prospettazione, escluderebbe la sussistenza dei presupposti dell'urgenza e della necessità. L'assunto non è condivisibile. La giurisprudenza, invero, ammette il ricorso allo strumento dell'ordinanza extra ordinem per fronteggiare con immediatezza sia una situazione di natura eccezionale ed imprevedibile (in attesa dell'adozione delle misure ordinarie), sia una condizione di pericolo imminente al momento dell'adozione dell'ordinanza, indipendentemente dalla circostanza che la situazione di emergenza fosse sorta in epoca antecedente (T.A.R. Puglia - Bari, sez.III - 21/3/2018 n. 409). La circostanza che la situazione di pericolo perduri da tempo non rende illegittimo l'esercizio di tale potere, in quanto il trascorrere del tempo non priva l'autorità preposta del potere-dovere di intervenire al fine di prevenire il danno alla incolumità pubblica che, anzi, può risultare aggravato dal trascorrere del tempo.